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TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Sentenza n. 1211/2023 del 13-11-2023

principi giuridici

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito derivante da rapporto di conto corrente bancario, l'istituto di credito, ovvero il cessionario del credito, ha l'onere di produrre in giudizio i contratti bancari in forma scritta ad substantiam e gli estratti conto integrali a partire dall'apertura del rapporto, al fine di dimostrare il processo di formazione del saldo passivo. L'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, in caso di contestazione, riveste valore meramente indiziario e non è sufficiente a provare il credito.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Nullità del Contratto Bancario per Difetto di Forma Scritta e Mancanza di Prova del Credito


Il Tribunale di Termini Imerese si è pronunciato in merito a un'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da due soggetti nei confronti di una società finanziaria, cessionaria di un credito originariamente vantato da un istituto bancario. Il decreto ingiuntivo era stato emesso per il mancato pagamento di una somma di denaro derivante da un rapporto di conto corrente assistito da una linea di credito.
Gli opponenti contestavano la validità del contratto di conto corrente e del contratto di affidamento, eccependo la mancanza della forma scritta richiesta dalla legge. Inoltre, sollevavano contestazioni in merito all'applicazione di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto, difformità tra il TAEG dichiarato e quello effettivamente applicato, nullità delle clausole relative agli interessi moratori e usura sopravvenuta.
La società finanziaria, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, sostenendo la genericità delle eccezioni sollevate dagli opponenti e l'assenza di contestazioni sull'esistenza dei rapporti bancari.
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. I giudici hanno ricordato che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al creditore opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, provare la fondatezza della propria pretesa. In particolare, nei rapporti bancari, l'istituto di credito o il cessionario del credito ha l'onere di produrre i contratti bancari e di dimostrare il processo di formazione del saldo passivo.
Il Tribunale ha evidenziato che, per i contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, come i contratti bancari, non è possibile utilizzare altri mezzi di prova, come la testimonianza o la confessione, per dimostrarne l'esistenza. In mancanza della forma scritta, il contratto è nullo.
Nel caso specifico, la società finanziaria non aveva prodotto né il contratto di conto corrente, né il contratto di affidamento, sottoscritti dalle parti. Inoltre, aveva prodotto solo gli ultimi tre estratti conto antecedenti al passaggio a sofferenza del rapporto, ritenuti insufficienti per ricostruire in modo attendibile il saldo passivo. L'estratto conto certificato, prodotto dalla società finanziaria, non forniva indicazioni sul processo di formazione del saldo passivo, impedendo una verifica sulle poste addebitate.
Pertanto, il Tribunale ha concluso che la società finanziaria non aveva adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico e, di conseguenza, ha revocato il decreto ingiuntivo. Le spese di lite sono state poste a carico della società finanziaria soccombente.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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